Corte di Giustizia Tributaria di Catania annulla intimazione da 203 mila euro

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Con sentenza n. 1040/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sez. 15, ha ritenuto fondato il ricorso del sig. XXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Angelo Asero, e lo ha accolto annullando l’intimazione di pagamento n° XXXX, con cui gli era stato intimato di pagare la somma complessiva di euro 203.833,36 entro cinque giorni dalla data della notifica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17.07.2023 la parte ricorrente impugnava l’intimazione di pagamento di cui sopra con cui le si richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 203.833,36, e le sottostanti cartelle esattoriali relative a tributi vari […] per i motivi seguenti:

omessa notifica degli atti prodromici e quindi intervenuta decadenza dell’Amministrazione dalla potestà di richiedere i tributi e prescrizione delle somme richieste, difetto di motivazione dell’atto impugnato, illegittimità degli interessi richiesti e delle sanzioni applicate.

Chiedeva quindi, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso e per i motivi esposti:

preliminarmente di disporre la sospensione dell’intimazione di pagamento impugnata, ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 549/1992, eventualmente anche inaudita altera parte, in considerazione dell’esistenza di gravi motivi […];

l’annullamento dell’intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese ed onorari di causa.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio l’Agente della Riscossione della provincia di Catania, che assumeva la regolare notifica degli atti prodromici e contestava il ricorso chiedendone il rigetto.

La controversia veniva decisa all’esito della discussione all’udienza, in data 15.01.2024, con l’accoglimento del ricorso da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e per l’effetto l’annullamento dell’intimazione di pagamento impugnata.


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