Corte di Giustizia Tributaria di Catania annulla intimazione da 32 mila euro

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cartella esattoriale

Con sentenza n. 16/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sez. 11, ha ritenuto fondato il ricorso del sig. XXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Angelo Asero, e lo ha accolto annullando l’intimazione di pagamento n° XXXX, con cui gli era stato intimato di pagare la somma complessiva di euro 32.348,59 entro cinque giorni dalla data della notifica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 29.04.2024 la parte ricorrente impugnava l’intimazione di pagamento di cui sopra con cui le si richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 32.348,59, e le sottostanti cartelle esattoriali relative a tributi vari […] per i motivi seguenti:

omessa notifica degli atti prodromici e quindi intervenuta decadenza dell’Amministrazione dalla potestà di richiedere i tributi e comunque intervenuta prescrizione delle somme richieste, violazione della l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente).

Chiedeva quindi, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso e per i motivi esposti:

preliminarmente di disporre la sospensione dell’intimazione di pagamento impugnata, ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 549/1992, eventualmente anche inaudita altera parte, in considerazione dell’esistenza di gravi motivi […];

l’annullamento dell’intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio l’Agente della Riscossione della provincia di Catania, che assumeva di avere regolarmente notificato gli atti prodromici e contestava il ricorso chiedendone il rigetto.

La controversia veniva decisa all’esito della discussione all’udienza, in data 5.12.2024, con l’accoglimento del ricorso da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e per l’effetto l’annullamento dell’intimazione di pagamento impugnata, con la condanna di parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 50,00 per spese vive ed euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa.


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